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domenica 27 ottobre 2024

Legge per la Redistribuzione dei Costi di Realizzazione e Manutenzione degli Immobili tra Proprietari e Comune

Nel contesto di una tassazione immobiliare estesa e reddituale, il Comune trae benefici finanziari stabili dagli immobili soggetti all’imposta unica. Per questo, appare equo che si istituisca una compartecipazione obbligatoria ai costi che ricadono sui proprietari per la conservazione e il miglioramento di tali immobili. La legge stabilisce un principio di solidarietà fiscale, volto a favorire la manutenzione adeguata del patrimonio edilizio a vantaggio dell’intera collettività.

**Titolo**: Legge per la Redistribuzione dei Costi di Realizzazione e Manutenzione degli Immobili tra Proprietari e Comune

**Sottotitolo**: Partecipazione Comunale ai Costi degli Immobili Tassati con Imposta Unica per Finalità di Redditualità Certa e Verificata

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### **Abstract**

Questa legge disciplina la partecipazione obbligatoria del Comune ai costi di costruzione, manutenzione e reintegrazione degli immobili soggetti a tassazione comunale tramite imposta unica (IMU) e definiti "beni superiori". Poiché tali immobili generano redditività verificabile e rappresentano mezzi di sussistenza per l'ente locale, questa norma istituisce un sistema di compartecipazione tra il Comune e i proprietari per sostenere equamente i costi di conservazione e miglioramento di tali beni. L’obiettivo è di incentivare la tutela del patrimonio edilizio e promuovere uno sviluppo immobiliare sostenibile.

### **Premessa**

Considerato che i beni immobiliari rappresentano un asset di valore per il Comune, non solo come base imponibile, ma anche come fonte di entrate certe e continuative, emerge la necessità di riequilibrare i costi a carico dei proprietari. Il Comune, che trae vantaggio economico dalle imposte immobiliari, deve quindi contribuire alle spese per la costruzione, manutenzione e valorizzazione degli immobili, trattandosi di beni di interesse collettivo e utili a fini reddituali stabili e misurabili.

### **Teoria Legale**

1. **Finalità della legge**  
   La legge mira a riconoscere il valore sociale e economico degli immobili tassati come "beni superiori", stabilendo una partecipazione comunale ai costi strutturali e di mantenimento. Dato che questi immobili generano un'entrata stabile per il Comune, si riconosce l'obbligo comunale di contribuire ai costi di miglioramento e conservazione, promuovendo equità fiscale.

2. **Definizioni**  
   - **Bene Superiore**: Si intende come "bene superiore" ogni immobile che, oltre a soddisfare le esigenze abitative, svolge una funzione di sussistenza comunale attraverso un’imposta unica reddituale.
   - **Redditività Certa**: Redditività certa e verificata è definita come l’introito comunale stabile derivante dall’IMU o altre imposte immobiliari che non sono soggette a variazioni sostanziali di gettito.
   - **Costi di Realizzazione e Manutenzione**: Include tutte le spese documentate per costruzione, miglioramento, manutenzione ordinaria e straordinaria, e reintegrazione strutturale dell’immobile.

3. **Normativa di Partecipazione Comunale**  
   - **Quota di Partecipazione**: Il Comune è tenuto a contribuire al 20-30% dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e al 50% delle spese di costruzione o ricostruzione per gli immobili registrati come "beni superiori", considerati di interesse comune.
   - **Calcolo e Assegnazione dei Contributi**: La quota di partecipazione è calcolata in base al reddito immobiliare generato dall’IMU negli ultimi tre anni, stabilendo un contributo annuale fino al raggiungimento della quota prevista.
   - **Modalità di Richiesta**: I proprietari possono richiedere contributi presentando un progetto di manutenzione e una stima dei costi, con verifica da parte del Comune.

4. **Monitoraggio e Verifica**  
   Il Comune deve stabilire un sistema di monitoraggio per verificare che gli immobili di interesse collettivo siano mantenuti in condizioni adeguate e funzionali, con ispezioni periodiche o su segnalazione dei proprietari.

### **Note Transitorie Finali**

1. **Entrata in vigore**  
   La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, per consentire alle amministrazioni comunali di adeguare i propri bilanci e definire le modalità di partecipazione.

2. **Modalità di transizione**  
   Durante il primo anno dall'entrata in vigore, la quota di partecipazione comunale sarà limitata al 10% per le manutenzioni ordinarie, in modo da evitare squilibri di bilancio comunale. Al termine di questo periodo, si applicheranno le percentuali standard stabilite.

3. **Rivalutazione Triennale**  
   Ogni tre anni, l’aliquota di partecipazione sarà rivalutata sulla base delle entrate comunali e dei costi di manutenzione sostenuti dai proprietari.

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