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domenica 27 ottobre 2024

Legge per la Redistribuzione dei Costi di Realizzazione e Manutenzione degli Immobili tra Proprietari e Comune


SPESE DI MANUTENZIONE E REINTEGRAZIONE IMMOBILIARE

Nel contesto di una tassazione immobiliare estesa e reddituale, il Comune trae benefici finanziari stabili dagli immobili soggetti all’imposta unica. Per questo, appare equo che si istituisca una compartecipazione obbligatoria ai costi che ricadono sui proprietari per la conservazione e il miglioramento di tali immobili. La legge stabilisce un principio di solidarietà fiscale, volto a favorire la manutenzione adeguata del patrimonio edilizio a vantaggio dell’intera collettività.

Titolo

Legge per la Redistribuzione dei Costi di Realizzazione e Manutenzione degli Immobili tra Proprietari e Comune

Sottotitolo

Partecipazione Comunale ai Costi degli Immobili Tassati con Imposta Unica per Finalità di Redditualità Certa e Verificata


Abstract

Questa legge disciplina la partecipazione obbligatoria del Comune ai costi di costruzione, manutenzione e reintegrazione degli immobili soggetti a tassazione comunale tramite imposta unica (IMU) e definiti “beni superiori”. Poiché tali immobili generano redditività verificabile e rappresentano mezzi di sussistenza per l’ente locale, questa norma istituisce un sistema di compartecipazione tra il Comune e i proprietari per sostenere equamente i costi di conservazione e miglioramento di tali beni. L’obiettivo è di incentivare la tutela del patrimonio edilizio e promuovere uno sviluppo immobiliare sostenibile.

Premessa

Considerato che i beni immobiliari rappresentano un asset di valore per il Comune, non solo come base imponibile, ma anche come fonte di entrate certe e continuative, emerge la necessità di riequilibrare i costi a carico dei proprietari. Il Comune, che trae vantaggio economico dalle imposte immobiliari, deve quindi contribuire alle spese per la costruzione, manutenzione e valorizzazione degli immobili, trattandosi di beni di interesse collettivo e utili a fini reddituali stabili e misurabili.

Teoria Legale

  1. Finalità della legge
    La legge mira a riconoscere il valore sociale e economico degli immobili tassati come “beni superiori”, stabilendo una partecipazione comunale ai costi strutturali e di mantenimento. Dato che questi immobili generano un’entrata stabile per il Comune, si riconosce l’obbligo comunale di contribuire ai costi di miglioramento e conservazione, promuovendo equità fiscale.

  2. Definizioni

    • Bene Superiore: Si intende come “bene superiore” ogni immobile che, oltre a soddisfare le esigenze abitative, svolge una funzione di sussistenza comunale attraverso un’imposta unica reddituale.
    • Redditività Certa: Redditività certa e verificata è definita come l’introito comunale stabile derivante dall’IMU o altre imposte immobiliari che non sono soggette a variazioni sostanziali di gettito.
    • Costi di Realizzazione e Manutenzione: Include tutte le spese documentate per costruzione, miglioramento, manutenzione ordinaria e straordinaria, e reintegrazione strutturale dell’immobile.
  3. Normativa di Partecipazione Comunale

    • Quota di Partecipazione: Il Comune è tenuto a contribuire al 20-30% dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e al 50% delle spese di costruzione o ricostruzione per gli immobili registrati come “beni superiori”, considerati di interesse comune.
    • Calcolo e Assegnazione dei Contributi: La quota di partecipazione è calcolata in base al reddito immobiliare generato dall’IMU negli ultimi tre anni, stabilendo un contributo annuale fino al raggiungimento della quota prevista.
    • Modalità di Richiesta: I proprietari possono richiedere contributi presentando un progetto di manutenzione e una stima dei costi, con verifica da parte del Comune.
  4. Monitoraggio e Verifica
    Il Comune deve stabilire un sistema di monitoraggio per verificare che gli immobili di interesse collettivo siano mantenuti in condizioni adeguate e funzionali, con ispezioni periodiche o su segnalazione dei proprietari.

Note Transitorie Finali

  1. Entrata in vigore
    La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, per consentire alle amministrazioni comunali di adeguare i propri bilanci e definire le modalità di partecipazione.

  2. Modalità di transizione
    Durante il primo anno dall’entrata in vigore, la quota di partecipazione comunale sarà limitata al 10% per le manutenzioni ordinarie, in modo da evitare squilibri di bilancio comunale. Al termine di questo periodo, si applicheranno le percentuali standard stabilite.

  3. Rivalutazione Triennale
    Ogni tre anni, l’aliquota di partecipazione sarà rivalutata sulla base delle entrate comunali e dei costi di manutenzione sostenuti dai proprietari.